Lavoro occasionale accessorio
La disposizione normativa ha introdotto ben due strumenti per gestire le attività saltuarie e occasionale, ossia: il Libretto famiglia e il Contratto di prestazione occasionale. Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presentano profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto.
PREMESSA
Il D.L. n. 25/2017, convertito in Legge 20 aprile 2017 n. 20, ha abrogato, dal 17 marzo 2017, la disciplina del lavoro accessorio così come contenuta nel Capo VI del D.Lgs. n. 81/2015. Il medesimo Decreto ha però consentito, fino al 31 dicembre 2017, l’utilizzo dei voucher già acquistati preventivamente alla data di entrata in vigore della norma.
La repentina abrogazione di tale fattispecie, pur concordando con la finalità volta ad eliminarne gli abusi, ha però creato un indubbio vuoto normativo poiché di fatto, senza una rivisitazione delle regole del lavoro intermittente ancorato a discipline del 1923, un soggetto che necessitava di una prestazione meramente accessoria non disponeva più di uno strumento utile a soddisfare tali esigenze.
Dopo un periodo di vuoto normativo è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, la Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, all’interno della quale con l’art. 54–bis si disciplinano due nuovi strumenti per sostituire i “vecchi voucher”:
- uno per le famiglie, il Libretto di famiglia;
- e uno per le aziende, il Contratto di prestazione occasionale.
ATTENZIONE - Il nuovo contratto di prestazione occasionale (PrestO) che, al di là dell’“assonanza”, nulla ha a che fare con quanto disciplinato dall’art. 2222 Cod. Civ. anzi ben se ne discosta, richiama espressamente al D.Lgs. n. 66/2003 che regolamenta “i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all’organizzazione dell’orario di lavoro” applicabile non certo al lavoro autonomo.
Dracma SRL ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro Interesse.