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Incentivo “Bonus occupazione giovani”

24 mar 2017

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È stata pubblicata lo scorso 1 marzo la Circolare INPS n. 40 con cui prende il via la piena operatività del cd. “Bonus occupazione giovani”: nel documento di prassi l’Istituto chiarisce i requisiti e le condizioni che legittimano la spettanza dell’agevolazione nonché la procedura di richiesta del beneficio. La misura riguarda tutti i datori di lavoro anche non imprenditori, che assumono giovani dai 16 ai 29 anni di età, non inseriti in un percorso di studio o formazione. Lo sgravio si applica a tutto il territorio nazionale, con la sola eccezione delle assunzioni effettuate nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Requisiti e condizioni per la spettanza

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alla sussistenza, in capo al datore di lavoro, di una serie di requisiti:

    • Regolarità contributiva;
    • Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
    • Rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
    • Applicazione dei principi generali in materia d'incentivi all'occupazione stabiliti dal Jobs Act.

In applicazione di tali principi generali, è possibile affermare che l’incentivo non spetta se:

    • L’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente per legge o contrattuale;L’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Il Ministero del Lavoro ha recentemente chiarito che il diritto di precedenza spetta solo a condizione che il lavoratore abbia manifestato per iscritto, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali), la propria volontà ad essere riassunto;
    • Presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, riferite a lavoratori inquadrati nel medesimo livello con cui si vuole inquadrare il giovane neoassunto;
    • L’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il soggetto che assume ovvero in caso di sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita della frazione d’incentivo corrispondente al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Dracma SRL ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.