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Gli aspetti del contratto di somministrazione

10 lug 2018

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Tematica

La Legge n. 276 del 10.09.2003 ha introdotto il contratto di somministrazione di lavoro sulla base della Legge n. 30 del 14.02.2003 meglio nota come Legge Biagi.

Il contratto di somministrazione è stato riformato dal Decreto Legislativo n. 81/2015 del 15.06.2015.

Finalità

Il contratto di somministrazione lavoro risponde soprattutto all’esigenza temporanea o specifica, per mansioni o per ruolo, di personale di aziende, professionisti o anche privati.

Risponde quindi ad un principio di maggiore flessibilità nella gestione del personale, in funzione anche dell’organizzazione interna.

Ambito di applicazione

Il contratto di somministrazione lavoro si applicano a tutti i settori produttivi senza alcuna limitazione salvo i divieti espressamente indicati.

Normativa e prassi

      • Legge n. 30 del 14.02.2003 (Legge Biagi);
      • Decreto Legislativo n. 276 del 10.09.2003;
      • Legge n. 183 del 10.12.2014 (Jobs Act);
      • Decreto Legislativo n. 81/2015 del 15.06.2015;
      • Decreto Legge n. 626/94 e Decreto Legislativo n. 81/2008 (in materia di sicurezza).

Premessa

Il contratto di somministrazione è un particolare contratto di lavoro che prevede la “concessione in affitto” del personale.

Fu introdotto in Italia dal Decreto Legislativo n. 276 del 10.09.2003 sulla base della Legge n. 30 del 14.02.2003 (meglio nota come Legge Biagi).

Il contratto di somministrazione è stato ridefinito con il Decreto Legislativo n. 81/2015 del 15.06.2015 avente per oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione delle normative in materia di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 – Serie Generale n. 144 del 24.06.2015 – Supplemento Ordinario n. 34, articoli da 30 a 40”.

Definizione

L’articolo 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 276/2003 definisce il contratto di somministrazione come quel contratto che consente “… la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell’articolo 20…”.

Finalità

Come anche evidenziato nella tavola sinottica la finalità del contratto di somministrazione lavoro è quella di garantire una maggiore flessibilità nell’offerta di lavoro, rispondendo così a specifiche esigenze in ordine temporale o di qualità della prestazione, del soggetto utilizzatore.

Soggetti coinvolti

Nel contratto di somministrazione lavoro i soggetti coinvolti sono tre:

      • l’agenzia del lavoro: somministratore;
      • l’azienda, l’impresa, il libero professionista, il privato: utilizzatore;
      • il lavoratore: prestatore del lavoro.

Settori di applicazione

I contratti di somministrazione sono applicabili a qualsiasi settore produttivo senza alcuna limitazione, fatto salvo i divieti espressamente indicati.

Contratti

La somministrazione di lavoro si perfeziona con la sottoscrizione di due contratti:

      • un contratto di natura commerciale (di somministrazione appunto) stipulato tra l’agenzia per il lavoro e l’azienda utilizzatrice, meglio definita all’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 81/2015, che necessita della prestazione del lavoratore);
      • un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo indeterminato tra l’agenzia per il lavoro ed il lavoratore.

L’agenzia di somministrazione:

Le agenzie di somministrazioni debbono essere autorizzate a svolgere le attività previste dal Decreto Legislativo n. 276/2003 del 10.09.2003 avente per oggetto “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14.02.2003 n. 30” - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 09.10.2003 Supplemento Ordinario n. 159.

In capo all’agenzia di somministrazione ricadono le seguenti funzioni:

      • Ruolo di datore di lavoro;
      • Soggetto obbligato a corrispondere la retribuzione, a versare i contributi previdenziali ed assistenziali. In relazione a questo, l’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 811/2015 al comma2 prevede che “l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”;
      • Titolare del potere disciplinare anche su segnalazione delle violazioni da parte dell’utilizzatore;
      • Il lavoratore in somministrazione non rileva ai fini del computo dell’organico dell’utilizzatore.

Utilizzatore:

In capo all’utilizzatore, ovvero all’azienda, libero professionista o privato che beneficiano della prestazione “in affitto” ricadono gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri lavoratori dipendenti assunti direttamente alle proprie dipendenze.

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 7/2005 precisa che “l’utilizzatore può essere un soggetto privato o anche una Pubblica Amministrazione”.

Questa precisazione chiarisce che il ricorso alla somministrazione di lavoro non è necessariamente prerogativa esclusiva del soggetto qualificato come imprenditore.

Lavoratore:

Il lavoratore è il soggetto che svolge a favore dell’utilizzatore la prestazione di lavoro; esso è soggetto terzo rispetto al contratto, di natura commerciale, stipulato tra l’utilizzatore e l’agenzia di somministrazione.

Tale terzietà vale sul piano giuridico-formale, ma ne è naturalmente parte in senso sostanziale, poiché è il contratto stesso di somministrazione che ne definisce le prestazioni, la mansione, l’inquadramento, ecc.…

Tipi di somministrazione:

È possibile stipulate contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato (lavoro interinale) e a tempo indeterminato (staff leasing).

Con riferimento alla Pubblica Amministrazione questa ultima potrà stipulare solo contratti di somministrazione a tempo determinato.

La missione

La definizione di missione è fornita dal D.Lgs. 24/2012, art. 2, c. 1, lett. b), del secondo cui è rappresentata dal:

«periodo durante il quale, nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un’agenzia di somministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è messo a disposizione di un utilizzatore di cui all’articolo 20, comma 1, e opera sotto il contr

Elementi essenziali del contratto di somministrazione:

L’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 81/2015 definisce il contratto commerciale di somministrazione, sottoscritto tra agenzia del lavoro e utilizzatore come:

“… il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore…”.

Gli elementi essenziali del contratto commerciale di somministrazione possono così essere riassunti:

      • forma scritta;
      • estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia di lavoro;
      • numero dei lavoratori ordinari;
      • valutazione ed individuazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In assenza dei requisiti qui sopra esposti il contratto di somministrazione è nullo ed il lavoratore sarà considerato a tutti gli effetti lavoratore dipendente dell’utilizzatore.

Elementi essenziali del contratto di somministrazione:

Il contratto di lavoro tra lavoratore e agenzia di lavoro non prevede l’obbligo, a pena di nullità, della forma scritta anche se consigliata.

Il contratto dovrà fare riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro riferibili all’attività ed alle mansioni effettivamente svolte.

Divieto di stipulare contratti di somministrazione:

È fatto espressamente divieto di stipulare contratti di somministrazione lavoro nei seguenti casi:

      • per la sostituzione dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
      • presso unità produttive nelle quali si è proceduto entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione (salvo accordo sindacale);
      • presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni;
      • da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute (Decreto Legislativo n. 626/94 e Decreto Legislativo n. 81/2008).

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